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Cronaca 18 Novembre 2022

Nuove regole e divieti per il verde pubblico e privato a Casalfiumanese

Il Comune di Casalfiumanese ha pubblicato il nuovo regolamento comunale del verde pubblico e privato. Norme e indicazioni che disciplinano le modalità di impianto e manutenzione del patrimonio arboreo del paese e delle sue frazioni. L’esigenza di questo adeguamento si sposa anche con la promozione di una educazione e tutela ambientale.

I capitoli spaziano dalla regolamentazione e dalle procedure degli abbattimenti, che per le piante oggetto di salvaguardia sono possibili soltanto nei casi di morte dell’albero, al processo di loro sostituzione entro 1 anno solare. Tra le novità messe nero su bianco ci sono: l’avvenuto reimpianto, sarà rendicontato tramite apposita relazione da inoltrare al municipio per verifiche, le piante abbattute che hanno circonferenza fino ai 200 cm verranno compensate da 2 nuovi impianti mentre saliranno a 3 nel caso di esemplari con circonferenza superiore. Con sostituzione in loco non possibile, si passerà alla messa a dimora di un’alberatura compensativa da impiantare in un’area concordata preventivamente con l’amministrazione. Stessa cosa per le siepi. Ma anche le potature dovranno essere effettuate secondo un preciso calendario stagionale. Massima attenzione alla recisione delle radici, soprattutto in corso di lavorazioni con scavi ravvicinati agli alberi.

Altre norme sono stabilite per gli interventi edilizi, la scelta delle nuove specie botaniche da sistemare e l’importante fase di prevenzione fitosanitaria per contrastare la diffusione di parassiti e malattie.

Capitolo a parte le specie e i giardini di pregio e le modalità di comportamento nell’utilizzo delle aree a verde pubblico e privato, le aree sgambamento e gli orti urbani. Chiosa finale riservata alla comprensione degli organi di vigilanza sulla materia e al sistema sanzionatorio in caso di violazioni.

«Un regolamento – spiega l’assessore all’Ambiente Silvano Casella – anche con norme comportamentali, che chiariscono l’operatività legata al comparto. L’obiettivo è quello di alimentare una ritrovata sensibilità all’indirizzo del tema e non di fare cassa attraverso le sanzioni, come evidenziano peraltro le cifre minime applicate alle violazioni» (r.cr.)

Nella foto d’archivio una veduta di Casalfiumanese

Nuove regole e divieti per il verde pubblico e privato a Casalfiumanese
Cronaca 26 Agosto 2021

«Imola in Musica», le modalità di accesso agli eventi nel centro storico

Tutto pronto a Imola per la 25^ edizione di «Imola in Musica» che scatterà domenica 29 agosto fino al 5 settembre. La manifestazione si svolgerà in gran parte negli spazi del centro storico di Imola. Più di cento appuntamenti che, oltre alla musica, spazieranno tra mostre, spettacoli e suggestioni artistiche a 360 gradi, dall’alba a notte fonda.

Ad eccezione di Piazza Matteotti, tutte le piazze del centro storico saranno accessibili senza prenotazione. Quindi, sarà possibile accedere liberamente, senza prenotazione, ai concerti che si svolgono in piazza Gramsci, piazza Mirri, piazza della Conciliazione (Ulivo), piazza Medaglie d’oro e Verziere delle Monache. In questi luoghi saranno disponibili un numero limitato di sedute, che potranno essere occupate dal pubblico man mano che arriva, fino ad esaurimento dei posti a sedere, lasciando sempre la possibilità di seguire in piedi lo spettacolo. Una volta seduto, il pubblico potrà abbassare la mascherina.

Raccomandato il rispetto delle normative di sicurezza sul distanziamento sociale e, in via precauzionale, l’utilizzo della mascherina anche negli spostamenti, lungo le strade, tra un evento e l’altro. Tutti gli spettatori che sostano nel centro storico e che si fermano nelle suddette piazze durante i concerti dovranno essere in possesso del green pass. A questo proposito, potranno essere effettuati controlli a campione, parte delle forze dell’ordine, per verificare il possesso della certificazione verde.

Il programma di Imola in Musica anche su «sabato sera» del 26 agosto e su AppU.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI 

 

«Imola in Musica», le modalità di accesso agli eventi nel centro storico
Cronaca 14 Gennaio 2021

Coronavirus, decreto-legge del Governo: novità su spostamenti, «zona bianca» e proroga dello stato d’emergenza

Nella seduta di ieri, mercoledì 13 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge prorogando di fatto al prossimo 30 aprile lo stato di emergenza. Queste le principali novità:

Spostamenti tra Regioni. Confermato, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Spostamenti verso altre abitazioni. Dal 16 gennaio e fino al 5 marzo è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Ciò può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5 mila abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Istituzione della «zona bianca».  Una nuova area nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un”incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti. In «zona bianca» non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con Dpcm, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico. (da.be.)

Foto Isolapress 

Coronavirus, decreto-legge del Governo: novità su spostamenti, «zona bianca» e proroga dello stato d’emergenza
Economia 4 Gennaio 2020

Al via i saldi invernali che dureranno fino al 3 marzo, le regole da rispettare a garanzia dei consumatori

Cominciano oggi, sabato 4 gennaio, in tutta l”Emilia Romagna i saldi invernali, che dureranno 60 giorni e si concluderanno pertanto il 3 marzo 2020. Anche quest”anno dunque il periodo degli sconti della stagione invernale parte prima della fine delle festività natalizie. Secondo un”indagine a campione di Confesercenti, oltre il 40% dei consumatori effettuerà sicuramente acquisti durante i saldi e la spesa media resterà sotto ai 100 euro per il 43%, tra i 100 e i 300 euro per il 47% e oltre i 300 euro per il 10%. Inoltre, dalla stessa indagine risulta che durante le vendite di fine stagione i negozi reali, da quelli tradizionali agli outlet e alle catene commerciali, sono scelti dall”80% dei consumatori malgrado la concorrenza sempre più forte del commercio online, mentre soltanto il 20% acquista esclusivamente sul web.

Come di consueto, ecco alcune regole alle quali i commercianti devono attenersi durante la stagione dei saldi. Regole la cui conoscenza è utile anche ai consumatori al fine di evitare spiacevoli sorprese. A ricordarle è Ascom Confcommercio Bologna, a cominciare dalla conferma del fatto che non esiste più per il negoziante l”obbligo di segnalare il via alla vendita di fine stagione al Comune di riferimento. Le altre norme riguardano invece più propriamente le modalità di svolgimento dei saldi. Innanzitutto, per quanto riguarda l”esposizione dei prezzi, i venditori hanno l”obbligo, come in tutte le vendite speciali, di esporre al pubblico il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. In merito invece alla pubblicità, la durata dei saldi deve essere indicata in tutte le pubblicità comunque e dovunque realizzate. Sul punto vendita possono comparire una sola volta purché in maniera “evidente” e leggibile dall”esterno. Le asserzioni pubblicitarie devono essere chiare e non indurre in equivoco.

Proseguendo con i pagamenti elettronici, i negozi convenzionati devono normalmente accettare carte di credito e bancomat, mentre per quanto concerne la disposizione della merce, al fine di non indurre il consumatore in errore, il commerciante ha l”obbligo di disporre le merci offerte in saldo in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa. Tra Bologna e provincia, secondo un dato fornito da Confesercenti, sono circa 2.000 le attività di rivendita del settore abbigliamento e calzature interessate dai saldi. (r.cr.)

Al via i saldi invernali che dureranno fino al 3 marzo, le regole da rispettare a garanzia dei consumatori
Cronaca 15 Ottobre 2018

Da oggi e fino al 15 aprile 2019 è consentita l'accensione dei termosifoni in tutto il circondario di Imola

E’ in vigore da oggi, 15 ottobre, a Imola, negli altri comuni del circondario e a Ozzano, l’accensione ordinaria degli impianti di riscaldamento che durerà, salvo proroghe, fino al 15 aprile 2019. In materia si applica la legge 10 del 1991, che prevede – per la fascia climatica E, alla quale appartengono tutti i Comuni del circondario e anche Ozzano – l’attivazione dei termosifoni per i sei mesi indicati e per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le 5 e le 23.

Al di fuori di questo periodo, che essendo regolato dalla legge non necessita di ordinanze da parte dei sindaci, gli impianti possono essere attivati soltanto in presenza di situazioni climatiche che giustifichino anticipi o proroghe, per un tempo comunque non superiore alla metà di quello consentito a pieno regime (7 ore). In questo caso, però, l’accensione anticipata o l’autorizzazione a spegnere in ritardo gli impianti devono essere disposti tramite ordinanza.

Oltre al periodo e alle ore di accensione, la normativa fissa anche dei limiti alla media delle temperature che si possono raggiungere negli ambienti: per gli edifici di categoria E.8 (attività industriali, artigianali e assimilabili) 18°C più 2 gradi di tolleranza, per tutti gli altri 20°C più 2 gradi di tolleranza.A queste disposizioni si applicano, tuttavia, diverse deroghe.

Sono esclusi dai limiti di periodo e durata giornaliera: ospedali, cliniche, ricoveri per minori e anziani, strutture protette per assistenza e recupero tossicodipendenti e assimilabili; sedi di rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali non situate in condomini; scuole materne e asili nido; piscine, saune e assimilabili; edifici artigianali o industriali per i quali esistano particolari esigenze tecnologiche o di produzione.

Da non dimenticare, infine, che per chi viola le disposizioni legate all’uso, alla manutenzione e al controllo delle caldaie e degli impianti termici in generale sono previste sanzioni specifiche.  

Da oggi e fino al 15 aprile 2019 è consentita l'accensione dei termosifoni in tutto il circondario di Imola
Cronaca 8 Settembre 2018

Piano aria regionale, ecco le norme su camini e stufe a pellet. Nessun divieto per Comuni montani e ristoranti

Devono ancora entrare in vigore, ma hanno già creato molte polemiche le misure del Piano aria integrato regionale (Pair 2020) che, dal primo ottobre al 31 marzo 2019, impongono restrizioni all’uso di camini aperti tradizionali, stufe e caldaie con efficienza energetica inferiore al 75%, vale a dire di classe “1 stella”, poco efficienti e maggiormente inquinanti.

La Regione ha dunque deciso di intervenire per chiarire i motivi che hanno portato all’approvazione del provvedimento, ma anche per elencare le esclusioni dal divieto, che non sono poche. Partiamo dunque da queste ultime e in particolare dai Comuni montani: i divieti valgono sotto i 300 metri di altitudine, quindi nell’intero territorio dei Comuni appenninici le restrizioni (peraltro identiche a quelli del 2017) non si applicano, come non si applicano a tutte le abitazioni nelle quali stufe e camini rappresentino il solo impianto di riscaldamento esistente.

Ancora: possono essere accesi e utilizzati senza problemi gli impianti che non servono solo per riscaldare, bensì anche per cucinare o a fini commerciali. Per intenderci: il divieto non vale per ristoranti e pizzerie. Libero uso, infine, per tutti gli apparecchi a legna o pellet di classe “2 stelle” o superiori (l’indicazione è contenuta nei documenti forniti dal costruttore o rivenditore al momento dell’acquisto). A questa categoria certamente appartengono le installazioni acquistate con il contributo del Conto termico nazionale, costituito per incentivare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili anche per impianti di piccole dimensioni.

Tornando invece alla genesi delle limitazioni, l’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo, precisa che il Pair 2020 è stato approvato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna senza voti contrari (Lega e M5S, così come Forza Italia e Fdi-An si sono astenuti, ndr) e che le misure erano contenute anche nell’Accordo di bacino padano sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna nel giugno 2017 con il Ministero dell’Ambiente e con Piemonte, Veneto e Lombardia. «Si tratta dunque – prosegue l’assessore – di limitazioni in vigore in tutte le regioni per azioni comuni contro l’inquinamento della pianura Padana. L’efficacia delle politiche dipende dalla condivisione delle scelte: per questo già il Piano Aria, rispondendo alle richieste dei territori, aveva escluso dalle limitazioni sui caminetti tutte le aree al di sopra dei 300 metri di altitudine. Il confronto avviato dalla Regione con i Comuni, Anci e Uncem porterà a rendere esplicita, con una norma specifica che sarà approvata entro settembre, l’esclusione dai divieti di tutti i Comuni montani dell’Appennino che non presentano superamenti dei valori limite della qualità dell’aria, rispetto ai quali è in corso la procedura di infrazione comunitaria».

Una notizia, quella della prossima approvazione di una norma esplicita che esclude il divieto per i Comuni montani, che viene accolta con soddisfazione dall’Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani) il cui presidente regionale, Giovanni Battista Pasini, ha infatti commentato: «Sono soddisfatto del veloce esito positivo della vicenda riguardo a limitazioni assolutamente non applicabili nei territori montani che, notoriamente, vedono caminetti e stufe fra i principali strumenti per riscaldarsi e cucinare».

Il Piano che entrerà in vigore il primo ottobre prevede comunque, per il futuro, l’obbligo di installare solo impianti di classe 3 o superiore, mentre dal primo gennaio 2020 si alzerà l’asticella alla classe 4 o superiore, al fine di ridurre sempre più l’uso di vecchi camini molto inquinanti. Non si deve dimenticare, infatti, che in Emilia Romagna oltre il 50% delle emissioni di Pm10 è dovuto al riscaldamento domestico a biomassa, legna e pellet. Un camino aperto tradizionale emette, secondo i dati 2013 di Arpae, 2.880 tonnellate l’anno di Pm10, 1.228 è il quantitativo invece messo da una stufa a legna, a fronte delle 17 tonnellate di un impianto a metano.

Concludendo, per il Piano Aria la Regione ha investito per le 94 azioni previste 300 milioni di euro, dei quali 67 per l’efficienza energetica delle imprese, 53 milioni per la riduzione delle emissioni nell’agricoltura, 14 per la mobilità sostenibile. La cifra di 60 milioni, 50% dei quali cofinanziati dalle aziende di trasporto pubblico locale, sarà impiegata invece per sostituire 600 vecchi autobus. (r.c.)

Piano aria regionale, ecco le norme su camini e stufe a pellet. Nessun divieto per Comuni montani e ristoranti

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