In montagna si possono bruciare i residui agricoli e forestali, il divieto rimane in pianura (con alcune deroghe)
Dal primo ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 è sospeso il divieto di abbrucciamento di residui agricoli e forestali nei comuni dell’ambito Appennino, a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.
L’attività di abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, in assenza di vento e deve terminare entro 48 ore dalla comunicazione. Le comunicazioni verranno automaticamente trasmesse ai Vigili del Fuoco, al Comune e ai Carabinieri Forestali per gli eventuali controlli.
In questo stesso periodo rimane in vigore invece il divieto di abbruciamento nei Comuni della Pianura ovest e agglomerato di Bologna. Qui è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili. Chi intende procedere in deroga deve necessariamente comunicare preventivamente l’attività di abbruciamento al Numero Verde regionale 800 841 051, tramite la nuova Web App, oppure inviando una e-mail indicando sempre le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.
Per le comunicazioni di abbruciamento per motivi fitosanitari non vanno utilizzate queste modalità: bisogna fare riferimento unicamente alle procedure e utilizzare la modulistica predisposte dal Servizio Fitosanitario regionale, disponibili qui
Ulteriori informazioni e dettagli circa le corrette modalità di abbruciamento sono disponibili qui (r.cr.)